Categoria: Ristrutturazioni (4)

Ti sei deciso a ristrutturare la casa e vuoi sapere se ci sono delle agevolazioni fiscali? Qui ti spiego come funziona.
L’Agenzia delle entrate ha definito le linee guida per le ristrutturazioni edilizie creando un documento che puoi consultare qui. (Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf)

ristrutturazione-edilizia-della-casa-agenzia-immobiliare-stima-mestre-venezia

Ma andiamo a vedere più nello specifico che cosa s’intende per ristrutturazione edilizia, quali interventi sono compresi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così definiti dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01 all’art.3, comma 1, lettera d: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprende i seguenti lavori di:

  • manutenzione ordinaria: interventi edilizi necessari alla riparazione delle finiture e dei materiali esistenti di un edificio (sostituzione di pavimenti, di impianti esistenti, rifacimento di un bagno – cucina, spostamento di una porta e/o di un tramezzo, sostituzione e manutenzione di parti di impianti esistenti);
  • manutenzione straordinaria: interventi necessari al fine di sostituire e/o rinnovare delle parti strutturali dell’edificio (sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande con modifica di materiale e di tipologia di infisso, consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione, rifacimento di scale e rampe, realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.);
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi necessari per il recupero, conservazione e alla valorizzazione degli immobili con un particolare interesse storico e ambientale. Per questo tipo di intervento si possono utilizzare materiali e tecnologie diversi rispetto al preesistente purché non entrino in contrasto. Per gli interventi di risanamento conservativo si tratta di lavori atti al recupero igienico, funzionale e statico dell’edificio e si possono realizzare anche sulle strutture e sull’impianto planimetrico dell’immobile.

Con della Legge 122 del 2010 si ha l’introduzione di una nuova procedura amministrativa  definita Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sostituzione della Denuncia Inizio Attività (DIA). Lo scopo è quello di semplificare le procedure burocratiche necessarie per intraprendere dei lavori edilizi.

scia-e-dia-edlizia-agenzia-immobiliare-stima-mestre-venezia

E’ necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato che presenti tutti gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica asseverata, con la quale attesta la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. E’ importante comunicare preventivamente il nominativo dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori.

 

scia edilizia

Con al SCIA è possibile iniziare i lavori sin dal giorno della presentazione della documentazione al Comune e quindi non è necessario attendere 30 giorni come per la DIA. Il Comune entro 60 giorni deve svolgere le verifiche necessarie e nel caso trovasse qualche irregolarità potrà interrompere i lavori. Passati i 60 giorni il Comune non potrà più intervenire se non in caso di danni o pericoli per il patrimonio artistico, per la salute e la sicurezza delle persone.

Si può utilizzare la SCIA al posto della DIA per i seguenti interventi edilizi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • manutenzione straordinaria: interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con aumento dei parametri urbanistici (nel caso in cui si modifichi la distruzione interna delle stanze di un appartamento senza intervenire sulla parti strutturali è sufficiente la CILA, invece, in caso contrario è necessario utilizzare la SCIA);
  • interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli
  • interventi edilizi indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti

 

SCIA edilizia tardiva e sanzioni

Se i lavori iniziano prima di esibire la Scia è possibile presentare la SCIA tardiva dove si dovrà dichiarare che l’inizio dei lavori è già avvenuto. Per ciò si dovrà pagare al Comune una sanzione amministrativa minima di € 516,00.

Se i lavori sono già terminati si parla di SCIA in sanatoria dove è obbligatorio svolgere un accertamento di conformità come avveniva per la DIA, verificando la doppia conformità urbanistica e pagando la rispettiva sanzione pecuniaria.

 

Le opere che possono essere eseguite con la Procedura di Inizio Attività (D.I.A.) sono quelle individuate dagli articolo 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia  DPR n. 380 del 2001.

DIA-denuncia-inizio-lavori | Agenzia immobiliare Stima Mestre Venezia

La D.I.A. è un atto amministrativo inizialmente concepita per coloro che avessero voluto realizzare opere interne ma successivamente ampliato per numerosi interventi edilizi, tra cui la ristrutturazione  e restauro conservativo di appartamenti con modifica della distribuzione interna (rientrante nella manutenzione straordinaria). Si può utilizzare la D.I.A. anche per interventi di demolizione e ricostruzione con perimetro differente rispetto l’edificio esistente.

Fino a Luglio 2010 la D.I.A. era molto utilizzata dai cittadini ma oggi il suo utilizzo è molto limitato per l’introduzione di due provvedimenti:

  1. C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ;
  2. I.L. (Comunicazione Inizio Lavori).

Oggi la D.I.A. viene utilizzata soprattutto per le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire.

Così come per la S.C.I.A. o per il C.I.L. è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato che presenti tutti gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica asseverata, con la quale attesta la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. E’ importante comunicare preventivamente il nominativo dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori.

A differenza della S.C.I.A. e C.I.L. dove è possibile iniziare i lavori sin dal giorno della presentazione della documentazione al Comune, nella D.I.A. è necessario attendere 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della documentazione presso lo sportello unico del Comune, l’istanza si intende accolta per il silenzio assenso e si può dar inizio ai lavori. Durante questo periodo, il Comune può richiedere ulteriore documentazione e sospendere la richiesta se la ritiene discordante alle norme vigenti. I lavori devono iniziare entro un anno dalla data di presentazione e concludersi entro tre anni. Alla fine dei lavori il tecnico che ha svolto i lavori deve presentare il certificato di collaudo nel quale attesta che le opere realizzate siano conformi al progetto e inoltre è necessario presentare la denuncia di variazione catastale se a termine dei lavori ci sono state delle modifiche sulla distribuzione interna dell’immobile.

Per sanare opere edili irregolari o abusive che sarebbero dovute essere realizzate con una D.I.A si può ricorrere all’accertamento di conformità o detto anche D.I.A. in sanatoria e viene svolto da un tecnico abilitato. Il proprietario dell’immobile dovrà ricorrere al pagamento di una sanzione pari a € 516,00 e per la sua applicabilità vige il concetto della doppia conformità ovvero è necessario che gli interventi effettuati risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento in cui si è commesso l’abuso sia al momento della richiesta della D.I.A. in sanatoria. La D.I.A. in sanatoria viene presentata allo sportello unico del Comune che entro 60 giorni dovrà dare una risposta altrimenti la D.I.A. si considera accolta per il silenzio assenso.

 

 

Con  la Legge 10 del 1977 “Norme sull’edificabilità dei suoli” si stabilisce che: “ogni attività comportante una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essi relativi e l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco”. Questo significa che la trasformazione del territorio comporta il rilascio della concessione edilizia e tale rilascio è soggetto al pagamento degli oneri concessori.

oneri-di-concessione-edilizia-agenzia-immobiliare-stima-mestre-venezia

Cosa sono gli oneri concessori

Gli oneri concessori sono un contributo che il cittadino è obbligato a versare al Comune per ottenere il permesso di costruire ovvero quando intende realizzare degli interventi che comportino una trasformazione del territorio. Il rilascio del permesso di costruire da parte dell’amministrazione comunale comporta per il privato il pagamento di un contributo rapportato all’incidenza di due componenti:

  1. gli oneri di urbanizzazione sono dovuti al Comune per contribuire alle spese da questo sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie all’insediamento di persone o attività e si distinguono in opere di urbanizzazione:
  • primaria: strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato, ecc.;
  • secondaria: asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere, ecc.;
  1. il contributo sul costo di costruzione è un contributo commisurato, IN PERCENTUALE, al costo dell’edilizia residenziale agevolata in quota variabile dal 5% – 10%. Questo contributo varia in base alla tipologia dell’immobile (residenziale, commerciale direzionale, turistico ricettiva e produttiva) e l’ammontare aumenta a seconda della sua consistenza quindi si calcola in base al mq e mc dell’edificio realizzato.

Tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso quindi per interventi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale. In genere, sono onerosi tutti gli intervento soggetti a Permesso di Costruire e solo alcuni soggetti a D.I.A. Il calcolo degli onere sul costo di costruzione cambia da Comune a Comune e per questo è consigliabile informarsi sul proprio Comune.

 

Quando c’è l’esenzione del pagamento degli oneri

Per alcune tipologie d’interventi è prevista l’esenzione del pagamento degli oneri:

  • opere in zone agricole;
  • interventi di:
  • restauro o risanamento conservativo con non comportano aumento delle superfici e mutamento delle destinazioni d’uso;
  • manutenzione straordinaria o di adeguamento impiantistico;
  • impianti e attrezzature pubbliche o di interesse generale;
  • interventi necessari a fare fronte a stati calamità naturale.