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Denucia di inzio attività DIA

Le opere che possono essere eseguite con la Procedura di Inizio Attività (D.I.A.) sono quelle individuate dagli articolo 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia  DPR n. 380 del 2001.

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La D.I.A. è un atto amministrativo inizialmente concepita per coloro che avessero voluto realizzare opere interne ma successivamente ampliato per numerosi interventi edilizi, tra cui la ristrutturazione  e restauro conservativo di appartamenti con modifica della distribuzione interna (rientrante nella manutenzione straordinaria). Si può utilizzare la D.I.A. anche per interventi di demolizione e ricostruzione con perimetro differente rispetto l’edificio esistente.

Fino a Luglio 2010 la D.I.A. era molto utilizzata dai cittadini ma oggi il suo utilizzo è molto limitato per l’introduzione di due provvedimenti:

  1. C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ;
  2. I.L. (Comunicazione Inizio Lavori).

Oggi la D.I.A. viene utilizzata soprattutto per le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire.

Così come per la S.C.I.A. o per il C.I.L. è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato che presenti tutti gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica asseverata, con la quale attesta la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. E’ importante comunicare preventivamente il nominativo dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori.

A differenza della S.C.I.A. e C.I.L. dove è possibile iniziare i lavori sin dal giorno della presentazione della documentazione al Comune, nella D.I.A. è necessario attendere 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della documentazione presso lo sportello unico del Comune, l’istanza si intende accolta per il silenzio assenso e si può dar inizio ai lavori. Durante questo periodo, il Comune può richiedere ulteriore documentazione e sospendere la richiesta se la ritiene discordante alle norme vigenti. I lavori devono iniziare entro un anno dalla data di presentazione e concludersi entro tre anni. Alla fine dei lavori il tecnico che ha svolto i lavori deve presentare il certificato di collaudo nel quale attesta che le opere realizzate siano conformi al progetto e inoltre è necessario presentare la denuncia di variazione catastale se a termine dei lavori ci sono state delle modifiche sulla distribuzione interna dell’immobile.

Per sanare opere edili irregolari o abusive che sarebbero dovute essere realizzate con una D.I.A si può ricorrere all’accertamento di conformità o detto anche D.I.A. in sanatoria e viene svolto da un tecnico abilitato. Il proprietario dell’immobile dovrà ricorrere al pagamento di una sanzione pari a € 516,00 e per la sua applicabilità vige il concetto della doppia conformità ovvero è necessario che gli interventi effettuati risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento in cui si è commesso l’abuso sia al momento della richiesta della D.I.A. in sanatoria. La D.I.A. in sanatoria viene presentata allo sportello unico del Comune che entro 60 giorni dovrà dare una risposta altrimenti la D.I.A. si considera accolta per il silenzio assenso.