Categoria: Mutuo Casa (5)

La corrispondenza tra il progetto depositato al comune da un tecnico abilitato e lo stato di fatto dimostra la conformità edilizia (detta anche regolarità edilizia). Non è possibile rilasciare la conformità edilizia se l’immobile è stato modificato o realizzato in maniera differente rispetto il progetto depositato negli archivi comunali.

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A cosa serve la conformità edilizia

La regolarità edilizia è necessaria:

  • per una compravendita;
  • per una ristrutturazione;
  • per richiedere un mutuo.

Le responsabilità della conformità in caso di rogito non sono del notaio ma del venditore, che dovrà dichiarare la conformità urbanistica dell’immobile. Il compratore deve assicurarsi che sia presente la regolarità edilizia in modo da non incorrere in problemi nella ristrutturazione o nel vendere l’immobile; per tutelarsi sarebbe meglio far controllare da un tecnico la conformità edilizia.

 

Quando non è possibile avere la conformità edilizia

Le principali cause che non permettono il  rilascio della regolarità edilizia sono:

  • piccole modifiche interne: è possibile sanare con una DIA in Sanatoria o con una CIL (comunicazione inizio lavori);
  • edificio abusivo: quando non esiste alcun titolo abitativo; in questo caso è possibile sanare la situazione con un nuovo condono edilizio o un Permesso di Costruire in Sanatoria. In alcuni casi l’immobile si può vendere lo stesso e il nuovo proprietario diventerà il responsabile dell’abuso;
  • Modifiche esterne e aumento di volumetria: è possibile sanare con una DIA o Permesso di Costruire in Sanatoria.

E’ indispensabile far attenzione prima di acquistare un immobile perché non tutte le opere si possono sanare.

Per informativa precontrattuale si intente l’informativa esecutiva fornita obbligatoriamente dalle banche sia al mutuatario ovvero colui che richiede il finanziamento, sia al garante (legge 119 del Codice del Consumo). Prima della conclusione della stipula il mutuatario e il garante hanno il diritto di avere una copia del testo contrattuale.

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Nell’informativa sono contenuti i seguenti documenti sul debito che la famiglia sta per contrarre:

  • L’ESIS vale a dire il Prospetto Informativo Standardizzato a livello europeo, rende disponibili tutte le informazioni sul mutuo richiesto, offrendo in più la possibilità di comparare le varie offerte dalle banche;
  • la copia del contratto sulla polizza fabbricato;
  • la copia del contratto sulla polizza personale
  • gli allegati al contratto di mutuo (copia di capitolato patti e condizioni generali, piano di ammortamento e il documento di sintesi);
  • il contratto di mutuo

Ottenuta la documentazione in oggetto è opportuno controllare che la delibera iniziale della banca o le condizioni del preventivo non siano cambiati, in particolare le spese, le polizze, lo spread e i tassi aggiornati.

Per prima cosa il notaio incaricato da un cliente per la stipula di un atto di mutuo redige la Relazione Notarile Preliminare (RNP), ovvero una certificazione predisposta dal notaio incaricato e da quest’ultimo inviato alla banca prima dell’erogazione di un mutuo.

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Cos’è la relazione notarile preliminare

La relazione notarile preliminare descrive in  modo dettagliato i seguenti punti:

  • Identifica l’immobile che si acquista con l’esatta l’ubicazione, descrizione e i dati catastali;
  • identifica il proprietario/i;
  • elenca tutti i passaggi di proprietà dell’immobile degli ultimi 20 anni ai fini della regolarità e continuità delle trascrizioni;
  • attesta l’assenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile (ad esempio ipoteche, pignoramenti ecc.).

 

Quando viene richiesta la relazione notarile preliminare

Di solito la relazione notarile preliminare viene richiesta poco prima della stipula del mutuo, solo dopo che la banca ha effettuato tutti i controlli reddituali sul cliente, ha controllato tutti i documenti della casa, e dopo, che il tecnico della banca ha effettuato la perizia sull’immobile e se il valore è congruo e la documentazione in ordine, si può procedere all’incarico al notaio. I documenti da richiedere al venditore necessari sia alla banca che al notaio per redigere la RNP sono:

  • la documentazione (planimetria, visura, voltura e rendita catastale);
  • la documentazione urbanistica (concessione edilizia, agibilità, condoni eventuali ecc.);
  • l’atto di proprietà;
  • la certificazione degli impianti;
  • il regolamento di condominio.

Il mutuo è il termine giuridico usato per indicare qualsiasi forma di prestito svolto da parte dalle banche alle famiglie e alle imprese; è un contratto reale e trova la definizione giuridica nell’articolo 1813 del Codice Civile che afferma: “il mutuo è il contratto col quale una parte detta mutante consegna all’altra detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si occupa a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità”.

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Il mutuo può essere:

a titolo gratuito;

a titolo oneroso: anche se il mutuatario ha ricevuto in prestito una determinata somma di denaro per un certo periodo di tempo, quest’ultimo si impegna a restituire a rate il denaro ricevuto, al quale verranno aggiunti degli interessi liberamente stabiliti tra le parti, sempre nel rispetto dei tassi di usura. Di solito i mutuanti sono banche, istituti di credito o società finanziarie.

Il mutuo immobiliare è la forma più diffusa di finanziamento e può riguardare non solo l’acquisto ma anche la costruzione o ristrutturazione di un bene immobile.

I mutui si distinguono nelle seguenti tipologie:

  • mutuo ipotecario: si tratta quando la garanzia sul prestito è rappresentata dall’ipoteca su un immobile. Questo tipo di contratto viene stipulato davanti un  notaio, che svolge il ruolo di garante; per quanto riguarda la durata è superiore i 5 anni.
  • Il mutuo ipotecario è spesso utilizzato in caso di acquisto di beni immobiliari, in caso di insolvenza da parte del mutuatario, la parte creditrice può avvalersi del “diritto di rivalsa” sul bene ipotecato;
  • mutuo fondiario: questo è relativo alla concessione da parte delle banche, con una durata a medio – lungo termine (superiore i 18 mesi) garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 Testo Unico). L’erogazione del mutuo fondiario non può superare l’80% del valore stimato del bene oggetto del fondiario: il rapporto tra le somme erogate a mutuo e il valore dell’ immobile è indicato con in termine LTV (loan to value). Tra i benefici del mutuo fondiario c’è quello dei bassi tassi di interesse passivi, in media del 3-6%;
  • mutuo di liquidità: questo mutuo ti permette di avere finanziamento a tua disposizione senza vincoli e senza dichiarazione sulla modalità di impiego del finanziamento. Il mutuo di liquidità può essere richiesto solamente se si è in possesso di una prima casa libera da ipoteca. Non tutte le banche prevedono questa finalità e l’importo richiedile varia in base alla posizione lavorativa del richiedente;
  • mutuo chirografario: questo tipo di mutuo si distingue per essere un prestito a breve – medio termine in cui non è prevista garanzia ipotecaria, poiché la modesta entità dell’importo è tale da non giustificare l’accensione di un’ipoteca, ma basta l’impegno del debitore. Spesso viene utilizzato per finanziare interventi di manutenzione straordinaria in appartamenti o nelle parti comuni condominiali. Per quanto riguarda i tassi d’interesse di solito solo più elevati rispetto ad un mutuo ipotecario in quanto ci sono garanzie meno solide.

Quando si ha la necessità di acquistare un’abitazione che è già coperta da un mutuo, l’acquirente può scegliere di estinguere il mutuo in modo tale da avere un immobile senza ipoteche o di effettuare un accollo del mutuo preesistente, ovvero l’acquirente può subentrare al venditore anche per quanto riguarda il pagamento delle rate residue del mutuo verso la banca creditrice. Si tratta di un contratto stipulato tra il mutuatario (detto “accollato”) originale del mutuo e il soggetto (detto “accollante”) interessato ad acquistare l’immobile in vendita; questo accordo viene formalizzato nel rogito notarile. La banca creditrice rimarrà tutelata da una garanzia reale, la stessa ipoteca del mutuo iscritta quando è stato concesso il finanziamento

In Italia, l’accollo del mutuo può essere:

cumulativo: in questo caso se l’accollante risulta insolvente verso il creditore spetta all’accollato farsi carico delle rimanenti rate da pagare, ciò significa che le banche creditrici non liberano completamente il mutuatario originario.

liberatorio: in questo caso l’accollato non ha vincoli verso la banca quindi qualsiasi rimborso e onere del mutuo rimane a carico dell’accollante. Le banche possono anche non aderire all’accollo nel caso in cui ritengano che l’accollante non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta.

L’accollo del mutuo può essere conveniente in quanto l’accollante non paga alcune spese come i diritti notarili, bancari e assicurativi; spese che di solito vanno dai 3.000,00 e i 10.000,00 €, invece, con l’accollo le spese sono circa l’1% del mutuo residuo.