Con della Legge 122 del 2010 si ha l’introduzione di una nuova procedura amministrativa definita Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sostituzione della Denuncia Inizio Attività (DIA). Lo scopo è quello di semplificare le procedure burocratiche necessarie per intraprendere dei lavori edilizi.
E’ necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato che presenti tutti gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica asseverata, con la quale attesta la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. E’ importante comunicare preventivamente il nominativo dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori.
scia edilizia
Con al SCIA è possibile iniziare i lavori sin dal giorno della presentazione della documentazione al Comune e quindi non è necessario attendere 30 giorni come per la DIA. Il Comune entro 60 giorni deve svolgere le verifiche necessarie e nel caso trovasse qualche irregolarità potrà interrompere i lavori. Passati i 60 giorni il Comune non potrà più intervenire se non in caso di danni o pericoli per il patrimonio artistico, per la salute e la sicurezza delle persone.
Si può utilizzare la SCIA al posto della DIA per i seguenti interventi edilizi:
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- manutenzione straordinaria: interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con aumento dei parametri urbanistici (nel caso in cui si modifichi la distruzione interna delle stanze di un appartamento senza intervenire sulla parti strutturali è sufficiente la CILA, invece, in caso contrario è necessario utilizzare la SCIA);
- interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli
- interventi edilizi indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti
SCIA edilizia tardiva e sanzioni
Se i lavori iniziano prima di esibire la Scia è possibile presentare la SCIA tardiva dove si dovrà dichiarare che l’inizio dei lavori è già avvenuto. Per ciò si dovrà pagare al Comune una sanzione amministrativa minima di € 516,00.
Se i lavori sono già terminati si parla di SCIA in sanatoria dove è obbligatorio svolgere un accertamento di conformità come avveniva per la DIA, verificando la doppia conformità urbanistica e pagando la rispettiva sanzione pecuniaria.