Dichiarazione di conformità di un impianto elettrico
La certificazione o dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici è il documento rilasciato da un’impresa abilitata alla installazione o modifica di un impianto sia all'interno delle abitazioni, sia nei luoghi di lavoro.
Infatti, la definizione di impianti tecnologici secondo il D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) disciplina la realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli edifici.
Gli impianti oggetto di certificazione (articolo 1 del D.M. 37/08) sono: idrici e sanitari, elettrici, elettronici e radiotelevisivi, per l’utilizzazione e la distribuzione gas, per il trasporto la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia elettrica, di condizionamento, di riscaldamento, di automazioni in generale, indipendentemente dal tipo di edificio nel quale si trovano.
Una volta conclusi i lavori, il l tecnico abilitato che ha installato o modificato l’impianto dovrà consegnare allo sportello unico dell’edilizia la dichiarazione di conformità entro un termine massimo di 30 giorni.
Alla dichiarazione di conformità devono essere allegate:
- relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati;
- lo schema o gli elaborati di progetto dell’impianto redatto da un professionista iscritto all’albo e/o Collegio professionale (solo se si superano i limiti fissati dall’art. 5 del D.M.);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisito tecnico – professionali dell’impresa che ha eseguito i lavori;
- eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali.
Nel caso in cui l'intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata, tenendo conto anche della funzionalità e della sicurezza.
L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.
Per la normale manutenzione, il proprietario può provvedere personalmente o mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato (art.10 DM 37/2008).
Il certificato di conformità degli impianti è necessario:
- per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua);
- per ottenere il certificato di agibilità;
- non è più necessario allegarlo al rogito ma è opportuno specificare se l’impianto è conforme.
Per tutti gli impianti realizzati dal 13 Marzo 1990 al 26 Marzo 2008, in assenza di dichiarazione di conformità è possibile procedere con la dichiarazione di rispondenza (DIRI). La dichiarazione viene resa da un tecnico o professionista abilitato che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.