Categoria: certificato di abitabilità (2)

Certificato di idoneità statica

Il certificato di idoneità statica di un edificio consiste in un certificato redatto da un tecnico abilitato che a seguito di approfondite indagini attesta che le condizioni di sicurezza delle strutture portanti dell’edificio siano idonee a sopportare i carichi e i sovraccarichi per cui sono state progettate, secondo le norme in vigore al momento della costruzione. La dichiarazione di idoneità statica degli edifici è un documento richiesto ai fini del rilascio del certificato di agibilità di un edificio, per il quale non risulti disponibile il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

 

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Prima di redigere il certificato di idoneità statica il tecnico abilitato dovrà:

  • studiare la geometria del fabbricato, quindi conoscere l’epoca di costruzioni a cui risale e tutti gli interventi da cui è stato interessato nel corso degli anni, come modifiche, sopraelevazioni ed ampliamenti;
  • analizzare il tipo di strutture portanti che caratterizzano il fabbricato (cemento armato, muratura, acciaio, legno o strutture miste);
  • verificare l’eventuale quadro fessurativo presente, se sono presenti tutti elementi che possono essere indice di un eventuale dissesto (fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali). Se fossero presenti dissesti cedimenti o ci fosse il pericolo che si manifestino, il professionista dovrà indicare gli interventi di rinforzo o di adeguamento antisismico necessari
  • in sito dovrà svolgere una sere di indagini indispensabili per conoscere le condizioni del terreno di fondazione, se necessario avvalendosi della consulenza di un geologo in moda tale esaminare i materiali delle strutture e valutarne le resistenze

 

Condono edilizio e Collaudo Statico

E’ possibile utilizzare il condono edilizio al posto del collaudo statico quando l’opera risale ad un epoca anteriore all’entrata in vigore delle norme sismiche, oppure quando l’opera presenta un volume inferiore a 450 m3. L’idoneità statica dovrà essere relativa alla parte del fabbricato abusiva.

 

La certificazione per il collaudo richiede un deposito al Genio Civile che invece non è previsto per la certificazione ai fine dell’agibilità. E’ necessario rivolgersi ad un professionista iscritto all’albo da almeno 10 anni il quale attesterà le condizioni delle strutture del fabbricato, per la dichiarazione di idoneità statica è possibile affidarsi a qualsiasi tecnico senza nessun vincolo.       

IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ O DI ABITABILITÀ

Il certificato di agibilità o di abitabilità è il documento che certifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

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Il certificato di agibilità deve essere rilasciato nel caso che vengano eseguiti lavori di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, di ristrutturazioni o interventi che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente Ufficio Tecnico del Comune in cui sono state eseguite le opere edili.

 

Il certificato di agibilità deve essere richiesto dal soggetto titolare del titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione dei lavori, la richiesta va presentata allo Sportello Unico del Comune entro 15 giorni dal termine dei lavori. La mancata presentazione di tale richiesta può comportare una sanzione pecuniaria compresa tra 77 e 464 euro.

COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

La richiesta va presentata insieme alla seguente documentazione obbligatoria richiesta dal Testo Unico:

 

  • dichiarazione di accatastamento dell'edificio sottoscritto dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, restituita dall’ufficio del Catasto con la relativa attestazione di avvenuta presentazione;
  • dichiarazione di conformità degli impianti installati, da parte delle stesse ditte esecutrici
  • dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, dell’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • collaudo statico delle strutture

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SILENZIO ASSENSO

Passati 30 giorni, se l'ASL ha rilasciato il suo parere positivo, la domanda si intende accolta per il silenzio assenso. Se il parere viene sostituito da un'autodichiarazione del richiedente, il termine sale a 60 giorni. Il Comune in questo periodo può essere che effettui un sopralluogo per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il certificato di agibilità assume una grande rilevanza in caso di compravendita di una unità immobiliare in relazione alla tutela dell’acquirente. Un immobile può essere compravenduto anche senza il certificato, è possibile che l'agibilità sia stata richiesta ma non ancora rilasciata, i cui estremi siano ripostati nell'atto.

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La mancanza del certificato di agibilità costituisce un inadempimento che, pur non rendendo nullo il contratto di compravendita, si può considerare motivo di danno risarcibile. Nel caso di locazione la mancanza del certificato di agibilità può giustificare la risoluzione del contratto oppure la riduzione del canone.