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Riforma del condominio: le novità, le convocazioni, il sito internet condominiale

Un provvedimento storico che arriva dopo ben 71 anni dalla disciplina del condominio è la nuova Riforma del Condominio, entrata in vigore il 18 Giugno 2013 (legge n. 220 del 2012).

Si compone di 32 articoli in grado di regolare la convivenza con disposizioni più efficienti e attinenti all’evoluzione della proprietà in condominio, visto che gli articoli del Codice Civile che regolavano la vita dei condomini risalivano al 1942.

Tutte le novità della nuova Riforma del condominio

Le principale novità introdotte dalla riforma sono le seguenti:

  • la disciplina relativa all’amministratore di condominio, forse la parte di maggior rilievo della riforma. L’incarico di amministratore di condominio dura un anno e se non viene revocato si rinnova tacitamente per un altro. E’ obbligatorio che sia presente questa figura professionale per i condomìni formati da più di 8 condòmini. Per poter condurre questo incarico l’amministratore deve: essere in possesso del diploma di scuola superiore, aver superato un corso di formazione specifico e svolgere una formazione periodico. Questi requisiti sono ridotti se l’amministratore è uno dei condomini oppure se è una persona che ha svolto questa professione per minimo un anno consecutivo.
  • Infine, l’amministratore condominiale dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile e inoltre, tutto il denaro ricevuto dai condòmini, dovrà trasferirlo in un conto corrente specifico intestato a se stesso;
  • i sistemi per convocare l’assemblea in condominio sono la posta elettronica, il fax e l’invito recapitato a mano. L’invito conferito a voce non è più valido. Sono stati inseriti dei limiti numerici alle deleghe: nel condòmini con più di 20 appartamenti, un singolo condomino non potrà rappresentare più di 1/5 dei condomini o di 1/5 dei millesimi.
  • In merito alla questione delle assemblee condominiali, la doppia convocazione non è stata eliminata, sono stati variati i quorum per la validità delle assemblee: in prima convocazione, per la costituzione dell’assemblea servirà la maggioranza (50% + 1) dei condòmini e 2/3 dei millesimi; in seconda convocazione (quella effettiva) sono stati stabiliti due quorum diversi: uno perché sia valida la costituzione dell’assemblea (1/3 dei condòmini e 1/3 dei millesimi) e l’altro per le delibere (50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi);
  • altro punto importante riguarda il recupero delle spese dei condomini morosi. I condomini in ritardo con i pagamenti avranno massimo 6 mesi per regolarizzare le loro quote e al termine di questo tempo l’amministratore potrà proseguire con un decreto ingiuntivo senza dover passare per l’assemblea. Il condominio non in regola con i pagamenti sarà costretto al non utilizzo dei servizi comuni; sono previste sanzioni che vanno dai 200,00 agli 800,00 € per chi non rispetta il regolamento condominiale;
  • i condòmini non potranno più vietare di possedere animali domestici sempre nel rispetto delle regole e dei doveri;
  • ci si potrà staccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza dover aspettare il parere positivo dell’assemblea ma continuando a pagare le spese di manutenzione straordinaria;
  • l’assemblea può acconsentire all’attivazione di un sito internet condominiale a cura dell’amministratore, che conterrà la documentazione assembleare e i dati contabili. I condòmini potranno accedere tramite username e password.