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Quest’anno è un anno speciale, abbiamo deciso di essere sponsor di un’imbarcazione veramente unica. Siamo stati presenti alle maggiori regate dell’alto Adriatico per arrivare poi a vincere la Cipriani Food Cooking Cup, la tradizionale regata della laguna veneziana che abbina vela e cucina.
10 miglia di navigazione in cui ogni imbarcazione in gara deve presentare una ricetta a scelta tra antipasto, primo, secondo o piatto unico.
Una giuria d’eccellenza ha valutato la bontà, difficoltà di esecuzione e presentazione del piatto al momento della consegna.

Esperienza questa che la nostra Agenzia Immobiliare ha preso con tantissimo entusiasmo. Dunque “BUON VENTO” a tutti !

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Ti sei deciso a ristrutturare la casa e vuoi sapere se ci sono delle agevolazioni fiscali? Qui ti spiego come funziona.
L’Agenzia delle entrate ha definito le linee guida per le ristrutturazioni edilizie creando un documento che puoi consultare qui. (Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf)

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Ma andiamo a vedere più nello specifico che cosa s’intende per ristrutturazione edilizia, quali interventi sono compresi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così definiti dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01 all’art.3, comma 1, lettera d: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprende i seguenti lavori di:

  • manutenzione ordinaria: interventi edilizi necessari alla riparazione delle finiture e dei materiali esistenti di un edificio (sostituzione di pavimenti, di impianti esistenti, rifacimento di un bagno – cucina, spostamento di una porta e/o di un tramezzo, sostituzione e manutenzione di parti di impianti esistenti);
  • manutenzione straordinaria: interventi necessari al fine di sostituire e/o rinnovare delle parti strutturali dell’edificio (sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande con modifica di materiale e di tipologia di infisso, consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione, rifacimento di scale e rampe, realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.);
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi necessari per il recupero, conservazione e alla valorizzazione degli immobili con un particolare interesse storico e ambientale. Per questo tipo di intervento si possono utilizzare materiali e tecnologie diversi rispetto al preesistente purché non entrino in contrasto. Per gli interventi di risanamento conservativo si tratta di lavori atti al recupero igienico, funzionale e statico dell’edificio e si possono realizzare anche sulle strutture e sull’impianto planimetrico dell’immobile.

La Comunicazioni di Inizio Lavori (C.I.L.) introdotta dalla legge n. 73 del 2010 e permette di semplificare i procedimenti burocratici in edilizia.

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Fino al 2010 lo strumento più utilizzato per la maggior parte degli interventi edilizi era la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) in cui bisognava attendere 30 giorni prima di poter cominciare i lavori. Oggi, grazie alla Legge 73/2010, la D.I.A. è stata sostituita dalla C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Le principali modifiche introdotte dalla Legge n. 73/2010 sono:

  • Oltre alla manutenzione ordinaria (comma 1 Art. 6 T.U.) la legge include anche gli interventi di manutenzione straordinaria (comma 2 Art. 6 T.U.) all’interno dell’attività edilizia libera purché non comportino modifiche nelle parti strutturali dell’edificio, l’aumento delle unità immobiliari o la modifica dei parametri urbanistici;
  • introdurre uno strumento semplificato chiamato comunicazione inizio lavori.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione dei serramenti con altri aventi le stesse caratteristiche o sostituzione dei pavimenti e rivestimenti) è sufficiente presentare la C.I.L. utilizzando la modulistica predisposta dai comuni, che di solito si può scaricare direttamente dal loro sito Internet.

Per gli interventi di manutenzione straordinario (spostamento delle pareti interne, sostituzione di infissi con diverse caratteristiche, realizzazione di nuovi impianti o la totale modifica di quelli preesistenti) bisogna presentare una C.I.L.A. o C.I.A.L. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). La C.I.L.A. va consegnata direttamente dal proprietario o da un suo delegato prima dell’inizio dei lavori presso lo sportello unico dell’edilizia del proprio Comune. Il proprietario deve allegare i seguenti documenti:

  • comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista su apposito modulo precompilato dal proprio Comune;
  • relazione asseverata da un tecnico abilitato attestante la conformità a tutti i requisiti normativi richiesti;
  • elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l’intra-operam;
  • dati dell’impresa eU.R.C. (documento unico di regolarità contributiva);

Per i lavori di manutenzione straordinario che richiedono interventi sulle strutture (ad esempio da due appartamenti piccoli se ne ricava uno grande ecc.) è necessario presentare una S.C.I.A. .

A differenza della D.I.A., con cui non era possibile iniziare i lavori prima di 30 giorni, con la C.I.L.A. è possibile iniziare i lavori immediatamente.

Prima di svolgere qualsiasi intervento è consigliabile rivolgersi ad un tecnico che vi indicherà la pratica da seguire senza incorrere a sanzioni. (Art. 3 Testo Unico – definizione degli interventi edilizi). Se sono stati svolti degli interventi edilizi senza presentazione della C.I.L.A. si incorrerà in una sanzione pecuniaria di € 258,00, invece, se l’autore degli interventi presenta spontaneamente in un secondo momento la C.I.L.A. tardiva incorre in una sanzione pecuniaria di € 86,00.

E’ necessario presentare la denuncia di variazione catastale se a termine dei lavori ci sono state delle modifiche sulla distribuzione interna dell’immobile.