Categoria: certificazione energetica (2)

Dichiarazione di conformità di un impianto elettrico

La certificazione o dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici è il documento rilasciato da un’impresa abilitata alla installazione o modifica di un impianto sia all'interno delle abitazioni, sia nei luoghi di lavoro.

Infatti, la definizione di impianti tecnologici secondo il D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) disciplina la realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli edifici.

 

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Gli impianti oggetto di certificazione (articolo 1 del D.M. 37/08) sono: idrici e sanitari, elettrici, elettronici e radiotelevisivi, per l’utilizzazione e la distribuzione gas, per il trasporto la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia elettrica, di condizionamento, di riscaldamento, di automazioni in generale, indipendentemente dal tipo di edificio nel quale si trovano.

Una volta conclusi i lavori, il l tecnico abilitato che ha installato o modificato l’impianto dovrà consegnare allo sportello unico dell’edilizia la dichiarazione di conformità entro un termine massimo di 30 giorni.

Alla dichiarazione di conformità devono essere allegate:

  • relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati;
  • lo schema o gli elaborati di progetto dell’impianto redatto da un professionista iscritto all’albo e/o Collegio professionale (solo se si superano i limiti fissati dall’art. 5 del D.M.);
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisito tecnico – professionali dell’impresa che ha eseguito i lavori;
  • eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali.

Nel caso in cui l'intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata, tenendo conto anche della funzionalità e della sicurezza.

L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.

Per la normale manutenzione, il proprietario può provvedere personalmente o mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato (art.10 DM 37/2008).

Il certificato di conformità degli impianti è necessario:

  • per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua);
  • per ottenere il certificato di agibilità;
  • non è più necessario allegarlo al rogito ma è opportuno specificare se l’impianto è conforme.

Per tutti gli impianti realizzati dal 13 Marzo 1990 al 26 Marzo 2008, in assenza di dichiarazione di conformità è possibile procedere con la dichiarazione di rispondenza (DIRI). La dichiarazione viene resa da un tecnico o professionista abilitato che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.

La guida alla certificazione energetica APE

L’attestato di certificazione energetica (ACE) è rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è un documento ufficiale previsto dall’Unione Europea.

L’attestato ha durata decennale, può essere necessario rinnovarlo anche prima della scadenza ogni qual volta vengano effettuati interventi tali da comportare modifiche del rendimento energetico.

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L’Attestato di Prestazione Energetica può essere rilasciato solo da un tecnico qualificato e abilitato, il quale, dopo aver analizzato l’immobile e gli impianti asserviti, sarà in grado di effettuare una corretta diagnosi energetica secondo le procedure previste dalla normativa.

L’APE è stato istituito al fine di informare il proprietario, l'acquirente o l'affittuario della classe energetica dell'immobile e delle tipologie di intervento atte a migliorarla. In caso di compravendita, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere disponibile per tutti i potenziali acquirenti di un immobile. La consegna del documento può avvenire, invece, al momento della stipula del contratto preliminare con il promissario acquirente.

 

Quando è obbligatoria la Certificazione Energetica

L’APE è un documento obbligatorio in tutti i casi in cui un proprietario di un immobile voglia:

  • sottoscrivere un contratto di compravendita. In caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 18.000,00 €;
  • sottoscrivere contratto di locazione. La sanzione per mancato documeto è da 1.000 a 4.000 € per contratti di locazione singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà;
  • in tutti gli annunci immobiliari, sia stampati su giornali e periodici, sia pubblicati nel web, in caso contrario il responsabile dell’annuncio incorre in una la sanzione amministrativa compresa da 500,00 a 3.000,00 €;

 

le detrazioni fiscali del 65% per l'efficienza energetica negli edifici

E’ necessario l’attestato di prestazione energetica per la richiesta delle detrazioni fiscali del 65% per alcune tipologie di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. E’ fondamentale provare che gli interventi realizzati hanno comportato un miglioramento sulla classe energetica secondo i parametri fissati dalla normativa.

L’Attestato di Prestazione energetica è un documento obbligatorio in caso di trasferimento di una casa. Può trattarsi quindi di una compravendita, ma anche di una donazione o di una locazione. Per quest’ultima, in particolare, l’obbligo di allegazione sussiste solo per i nuovi contratti stipulati dopo il 6 giugno 2013, e non per i rinnovi di quelli già in essere.

Sono esclusi dall’obbligo di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica:

  • contratti non soggetti a registrazione, quali le locazioni di durata inferiore ai 30 gg all’anno;
  • box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un confort abitativo;
  • fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq;
  • i ruderi;
  • altre tipologie particolari (Testo del decreto legge 4 Giugno 2013, n. 63).

Non c’è l’obbligo di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica su un immobile in vendita che possiede l’ACE, ovviamente tale documento deve essere in corso di validità e l’immobile non deve aver subito lavori di riqualificazione tali da modificare le prestazioni energetiche, successivi all’emissione del vecchio documento.

 

Quando si paga il bollo oppure no

Non serve pagare nessun bollo né imposta di registri sull'indice di prestazione energetica salvo alcuni casi:

  • in cui l’allegato APE fosse una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, si dovrà allora applicare il bollo di 16 € per ogni foglio;
  • in cui il contribuente scegliesse di registrare l’Ape per dare data certa al documento e allora si dovrà versare l’imposta fissa di registro di 168 €.

La certificazione energetica di un immobile è una procedura che ha lo scopo di promuovere il miglioramento degli edifici e quindi di aumentare la efficienza energetica.

Il risultato della certificazione energetica è l’ape che descrive le caratteristiche energetiche dell’immobile attraverso: l’indice di prestazione energetica (Ipe), che indica i consumi dell’edificio o dell’appartamento in un anno (KWh/mc anno) e lo classifica attraverso una classe di efficienza energetica. La classe energetica è una lettera che va dalla A per gli immobili più efficienti alla G di quelli ergivori.