Per prima cosa il notaio incaricato da un cliente per la stipula di un atto di mutuo redige la Relazione Notarile Preliminare (RNP), ovvero una certificazione predisposta dal notaio incaricato e da quest’ultimo inviato alla banca prima dell’erogazione di un mutuo.

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Cos’è la relazione notarile preliminare

La relazione notarile preliminare descrive in  modo dettagliato i seguenti punti:

  • Identifica l’immobile che si acquista con l’esatta l’ubicazione, descrizione e i dati catastali;
  • identifica il proprietario/i;
  • elenca tutti i passaggi di proprietà dell’immobile degli ultimi 20 anni ai fini della regolarità e continuità delle trascrizioni;
  • attesta l’assenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile (ad esempio ipoteche, pignoramenti ecc.).

 

Quando viene richiesta la relazione notarile preliminare

Di solito la relazione notarile preliminare viene richiesta poco prima della stipula del mutuo, solo dopo che la banca ha effettuato tutti i controlli reddituali sul cliente, ha controllato tutti i documenti della casa, e dopo, che il tecnico della banca ha effettuato la perizia sull’immobile e se il valore è congruo e la documentazione in ordine, si può procedere all’incarico al notaio. I documenti da richiedere al venditore necessari sia alla banca che al notaio per redigere la RNP sono:

  • la documentazione (planimetria, visura, voltura e rendita catastale);
  • la documentazione urbanistica (concessione edilizia, agibilità, condoni eventuali ecc.);
  • l’atto di proprietà;
  • la certificazione degli impianti;
  • il regolamento di condominio.

Il mutuo è il termine giuridico usato per indicare qualsiasi forma di prestito svolto da parte dalle banche alle famiglie e alle imprese; è un contratto reale e trova la definizione giuridica nell’articolo 1813 del Codice Civile che afferma: “il mutuo è il contratto col quale una parte detta mutante consegna all’altra detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si occupa a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità”.

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Il mutuo può essere:

a titolo gratuito;

a titolo oneroso: anche se il mutuatario ha ricevuto in prestito una determinata somma di denaro per un certo periodo di tempo, quest’ultimo si impegna a restituire a rate il denaro ricevuto, al quale verranno aggiunti degli interessi liberamente stabiliti tra le parti, sempre nel rispetto dei tassi di usura. Di solito i mutuanti sono banche, istituti di credito o società finanziarie.

Il mutuo immobiliare è la forma più diffusa di finanziamento e può riguardare non solo l’acquisto ma anche la costruzione o ristrutturazione di un bene immobile.

I mutui si distinguono nelle seguenti tipologie:

  • mutuo ipotecario: si tratta quando la garanzia sul prestito è rappresentata dall’ipoteca su un immobile. Questo tipo di contratto viene stipulato davanti un  notaio, che svolge il ruolo di garante; per quanto riguarda la durata è superiore i 5 anni.
  • Il mutuo ipotecario è spesso utilizzato in caso di acquisto di beni immobiliari, in caso di insolvenza da parte del mutuatario, la parte creditrice può avvalersi del “diritto di rivalsa” sul bene ipotecato;
  • mutuo fondiario: questo è relativo alla concessione da parte delle banche, con una durata a medio – lungo termine (superiore i 18 mesi) garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 Testo Unico). L’erogazione del mutuo fondiario non può superare l’80% del valore stimato del bene oggetto del fondiario: il rapporto tra le somme erogate a mutuo e il valore dell’ immobile è indicato con in termine LTV (loan to value). Tra i benefici del mutuo fondiario c’è quello dei bassi tassi di interesse passivi, in media del 3-6%;
  • mutuo di liquidità: questo mutuo ti permette di avere finanziamento a tua disposizione senza vincoli e senza dichiarazione sulla modalità di impiego del finanziamento. Il mutuo di liquidità può essere richiesto solamente se si è in possesso di una prima casa libera da ipoteca. Non tutte le banche prevedono questa finalità e l’importo richiedile varia in base alla posizione lavorativa del richiedente;
  • mutuo chirografario: questo tipo di mutuo si distingue per essere un prestito a breve – medio termine in cui non è prevista garanzia ipotecaria, poiché la modesta entità dell’importo è tale da non giustificare l’accensione di un’ipoteca, ma basta l’impegno del debitore. Spesso viene utilizzato per finanziare interventi di manutenzione straordinaria in appartamenti o nelle parti comuni condominiali. Per quanto riguarda i tassi d’interesse di solito solo più elevati rispetto ad un mutuo ipotecario in quanto ci sono garanzie meno solide.

Quando si ha la necessità di acquistare un’abitazione che è già coperta da un mutuo, l’acquirente può scegliere di estinguere il mutuo in modo tale da avere un immobile senza ipoteche o di effettuare un accollo del mutuo preesistente, ovvero l’acquirente può subentrare al venditore anche per quanto riguarda il pagamento delle rate residue del mutuo verso la banca creditrice. Si tratta di un contratto stipulato tra il mutuatario (detto “accollato”) originale del mutuo e il soggetto (detto “accollante”) interessato ad acquistare l’immobile in vendita; questo accordo viene formalizzato nel rogito notarile. La banca creditrice rimarrà tutelata da una garanzia reale, la stessa ipoteca del mutuo iscritta quando è stato concesso il finanziamento

In Italia, l’accollo del mutuo può essere:

cumulativo: in questo caso se l’accollante risulta insolvente verso il creditore spetta all’accollato farsi carico delle rimanenti rate da pagare, ciò significa che le banche creditrici non liberano completamente il mutuatario originario.

liberatorio: in questo caso l’accollato non ha vincoli verso la banca quindi qualsiasi rimborso e onere del mutuo rimane a carico dell’accollante. Le banche possono anche non aderire all’accollo nel caso in cui ritengano che l’accollante non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta.

L’accollo del mutuo può essere conveniente in quanto l’accollante non paga alcune spese come i diritti notarili, bancari e assicurativi; spese che di solito vanno dai 3.000,00 e i 10.000,00 €, invece, con l’accollo le spese sono circa l’1% del mutuo residuo.

Contratto di compravendita o rogito notarile

Il contratto di compravendita o rogito, ai sensi dell’art. 1470 c.c., è quello mediante il quale una parte (venditore o alienante), trasferisce una proprietà immobiliare a un’altra parte (compratore o acquirente), la quale si impegna a versare una determinata somma di denaro, pena la nullità del contratto (articoli 1473-1474 c.c.).

La compravendita è un contratto a titolo oneroso, poiché entrambe le parti (venditore e compratore) ricevono un vantaggio economico dalla loro prestazione.

 

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Contratto di Compravendita o Rogito Notarile art.1470 c.c - Agenzia immobiliare Stima, Mestre Venezia.

 

Imposta di registro, catastale, ipotecaria e iva

Il contratto di compravendita per essere efficace nei confronti dei terzi deve essere stipulato dal notaio e il suo contenuto viene reso pubblico, in quanto deve essere depositato presso l’Agenzia del Territorio.

Le imposte che si applicato alla compravendita immobiliare sono: imposta di registro, imposta catastale, imposta ipotecaria e l’IVA.

Al momento della registrazione dell’atto notarile le imposte di registro catastale e ipotecaria vanno pagate direttamente al notaio. Se la compravendita è soggetta a IVA, quest’ultima va versata direttamente all’impresa costruttrice o ristrutturatrice la quale sarà responsabile nei riguardi dell’Erario.

 

La regola del prezzo-valore

Le compravendite soggette ad imposta di registro, a partire dal primo Gennaio 2006, seguono la regola del prezzo-valore. Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell’atto sia indicato l’intero prezzo pattuito. La tassazione viene applicata al prezzo indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.

Se viene nascosto, anche in parte, il prezzo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica una sanzione amministrativa (dal 50% al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata). Anche il venditore può subire conseguenze fiscali negative dovute alla simulazione del prezzo.

I beni che possono beneficiare del prezzo-valore sono:

  • ad uso abitativo
  • e relative pertinenze (box, cantine, ecc) senza limitazione di numero anche se acquistate separatamente dal bene principale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione

 Il sistema vale anche per gli acquisti di abitazioni e relative pertinenze che non possono godere delle agevolazioni “prima casa”.

 

Quando il contratto di compravendita è soggetto ad IVA oppure no

 Le imposte che il compratore/acquirente privato deve pagare dipendono da due fattori:

  1. Il tipo di venditore (privato, una società costruttrice o ristrutturatrice, una società non costruttrice o impresa costruttrice);
  2. Se è prima/seconda casa o abitazione di lusso.

Se il venditore è un privato, la compravendita non è soggetta a IVA ma è soggetta all’imposta di Registri da calcolare sul valore catastale:

  • per la prima casa, pari al 2% del valore catastale a cui vanno aggiunte le imposte catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari 50€/cad (totale 100,00€). Il 2% del valore catastale + 100,00€;
  • per la seconda casa o per una casa di lusso l'imposta di registro e pari al 9% del valore catastale a cui vanno aggiunte l'imposta catastale pari a 50€/cad (totale 100,00€). Il 9% del valore catastale + 100,00€.

Se il venditore è una società costruttrice o ristrutturatrice che mette in vendita un immobile entro i 5 anni dal termine dei lavori, la compravendita è soggetta a IVA da calcolare sul prezzo di compravendita:

  • per la prima casa, l'IVA è pari al 4% del prezzo a cui vanno sommate le imposte di registro catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€);
  • per la seconda casa, l'IVA è pari al 10% del prezzo a cui vanno sommate le imposte di registro catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€);
  • Per una abitazione di lusso, l'IVA è pari al 22% del prezzo a cui vanno aggiunte le imposte di registro catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€).

Se il venditore è una società non costruttrice o impresa costruttrice che vende un immobile oltre i 5 anni dal termine dei lavori, la compravendita non è soggetta a IVA ma all’imposta di Registro da calcolare sul valore catastale:

  • per la prima casa, l'IVA è pari al 2% del valore catastale a cui vanno sommate le imposte di registro catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 50€/cad (totale 100,00€);
  • per la seconda casa o per una casa di lusso l'imposta di registro e pari al 9% del valore catastale a cui vanno sommate l'imposta catastale e l’imposta ipotecaria pari 50€/cad (totale 100,00€).

 

Le agevolazioni sul contratto di compravendita sulla prima casa

Il compratore per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa” deve:

  • non aver già acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa”;
  • non possedere (a titolo esclusivo o in comunione con il coniuge) un’abitazione nello stesso comune dove si ha l’intenzione di acquistare l’immobile;
  • avere la residenza nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare o dichiarare nell’atto di acquisto di aver l’intenzione entro 18 mesi di volerla cambiare.

Si può acquistare con le agevolazioni “prima casa” anche un immobile affittato o da affittare dopo l’acquisto quindi non è necessario che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale del compratore. Le agevolazioni sul contratto di compravendita sulla “prima casa” non riguarda le abitazioni di lusso.

Agevolazioni prima casa

Il compratore per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa deve:

  • non aver già acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa”;
  • non possedere (a titolo esclusivo o in comunione con il coniuge) un’abitazione nello stesso comune dove si ha l’intenzione di acquistare l’immobile;
  • avere la residenza nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare o dichiarare nell'atto di acquisto di aver l’intenzione entro 18 mesi di volerla cambiare.

I benefici fiscali per coloro che acquistano un immobile con le agevolazioni prima casa sono dati da un risparmio di imposte.

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Agevolazioni prima casa 2016 - Agenzia immobiliare Stima (Mestre-Venezia)

 

Imposte e Tasse

Le imposte che si applicato alla compravendita immobiliare sono: imposta di registro, imposta catastale, imposta ipotecaria e l’IVA.

Al momento della registrazione dell’atto notarile le imposte di registro catastale e ipotecaria vanno pagate direttamente al notaio. Se la compravendita è soggetta a IVA, quest’ultima va versata direttamente all'impresa costruttrice o ristrutturatrice la quale sarà responsabile nei riguardi dell’Erario.

 

Le imposte che il compratore/acquirente privato deve pagare dipendono da due fattori:

  • Il tipo di venditore (privato, una società costruttrice o ristrutturatrice, una società non costruttrice o impresa costruttrice);
  • Se è prima/seconda casa o abitazione di lusso.

 

Se il venditore è un privato

Se il venditore è un privato, la compravendita non è soggetta a IVA ma è soggetta all'imposta di registri da calcolare sul valore catastale:

  • per la prima casa, pari al 2% del valore catastale a cui vanno aggiunte le imposte catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari 50€/cad (totale 100,00€). Il 2% del valore catastale + 100,00€;
  • per la seconda casa o per una casa di lusso l'imposta di registro e pari al 9% del valore catastale a cui vanno aggiunte l'imposta catastale pari a 50€/cad (totale 100,00€). Il 9% del valore catastale + 100,00€.

 

Se il venditore è una società costruttrice

Se il venditore è una società costruttrice o ristrutturatrice che mette in vendita un immobile entro i 5 anni dal termine dei lavori, la compravendita è soggetta a IVA da calcolare sul prezzo di compravendita:

  • per la prima casa, l'IVA è pari al 4% del prezzo a cui vanno sommate le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€);
  • per la seconda casa, l'IVA è pari al 10% del prezzo a cui vanno sommate le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€);
  • per una abitazione di lusso, l'IVA è pari al 22% del prezzo a cui vanno aggiunte le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€).

 

Se il venditore non è una società costruttrice

Se il venditore è una società non costruttrice o impresa costruttrice che vende un immobile oltre i 5 anni dal termine dei lavori, la compravendita non è soggetta a IVA ma all'imposta di Registro da calcolare sul valore catastale:

  • per la prima casa, l'IVA è pari al 2% del valore catastale a cui vanno sommate le imposte di registro catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 50€/cad (totale 100,00€);
  • per la seconda casa o per una casa di lusso l'imposta di registro e pari al 9% del valore catastale a cui vanno sommate l'imposta catastale e l’imposta ipotecaria pari 50€/cad (totale 100,00€).

 

Agevolazioni prima casa per immobili in affitto

Si può acquistare con le agevolazioni prima casa anche un immobile affittato o da affittare dopo l’acquisto quindi non è necessario che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale del compratore. Le agevolazioni “prima casa” non riguardano le abitazioni di lusso.

Dichiarazione di conformità di un impianto elettrico

La certificazione o dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici è il documento rilasciato da un’impresa abilitata alla installazione o modifica di un impianto sia all'interno delle abitazioni, sia nei luoghi di lavoro.

Infatti, la definizione di impianti tecnologici secondo il D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) disciplina la realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli edifici.

 

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Gli impianti oggetto di certificazione (articolo 1 del D.M. 37/08) sono: idrici e sanitari, elettrici, elettronici e radiotelevisivi, per l’utilizzazione e la distribuzione gas, per il trasporto la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia elettrica, di condizionamento, di riscaldamento, di automazioni in generale, indipendentemente dal tipo di edificio nel quale si trovano.

Una volta conclusi i lavori, il l tecnico abilitato che ha installato o modificato l’impianto dovrà consegnare allo sportello unico dell’edilizia la dichiarazione di conformità entro un termine massimo di 30 giorni.

Alla dichiarazione di conformità devono essere allegate:

  • relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati;
  • lo schema o gli elaborati di progetto dell’impianto redatto da un professionista iscritto all’albo e/o Collegio professionale (solo se si superano i limiti fissati dall’art. 5 del D.M.);
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisito tecnico – professionali dell’impresa che ha eseguito i lavori;
  • eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali.

Nel caso in cui l'intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata, tenendo conto anche della funzionalità e della sicurezza.

L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.

Per la normale manutenzione, il proprietario può provvedere personalmente o mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato (art.10 DM 37/2008).

Il certificato di conformità degli impianti è necessario:

  • per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua);
  • per ottenere il certificato di agibilità;
  • non è più necessario allegarlo al rogito ma è opportuno specificare se l’impianto è conforme.

Per tutti gli impianti realizzati dal 13 Marzo 1990 al 26 Marzo 2008, in assenza di dichiarazione di conformità è possibile procedere con la dichiarazione di rispondenza (DIRI). La dichiarazione viene resa da un tecnico o professionista abilitato che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.

Certificato di idoneità statica

Il certificato di idoneità statica di un edificio consiste in un certificato redatto da un tecnico abilitato che a seguito di approfondite indagini attesta che le condizioni di sicurezza delle strutture portanti dell’edificio siano idonee a sopportare i carichi e i sovraccarichi per cui sono state progettate, secondo le norme in vigore al momento della costruzione. La dichiarazione di idoneità statica degli edifici è un documento richiesto ai fini del rilascio del certificato di agibilità di un edificio, per il quale non risulti disponibile il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

 

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Prima di redigere il certificato di idoneità statica il tecnico abilitato dovrà:

  • studiare la geometria del fabbricato, quindi conoscere l’epoca di costruzioni a cui risale e tutti gli interventi da cui è stato interessato nel corso degli anni, come modifiche, sopraelevazioni ed ampliamenti;
  • analizzare il tipo di strutture portanti che caratterizzano il fabbricato (cemento armato, muratura, acciaio, legno o strutture miste);
  • verificare l’eventuale quadro fessurativo presente, se sono presenti tutti elementi che possono essere indice di un eventuale dissesto (fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali). Se fossero presenti dissesti cedimenti o ci fosse il pericolo che si manifestino, il professionista dovrà indicare gli interventi di rinforzo o di adeguamento antisismico necessari
  • in sito dovrà svolgere una sere di indagini indispensabili per conoscere le condizioni del terreno di fondazione, se necessario avvalendosi della consulenza di un geologo in moda tale esaminare i materiali delle strutture e valutarne le resistenze

 

Condono edilizio e Collaudo Statico

E’ possibile utilizzare il condono edilizio al posto del collaudo statico quando l’opera risale ad un epoca anteriore all’entrata in vigore delle norme sismiche, oppure quando l’opera presenta un volume inferiore a 450 m3. L’idoneità statica dovrà essere relativa alla parte del fabbricato abusiva.

 

La certificazione per il collaudo richiede un deposito al Genio Civile che invece non è previsto per la certificazione ai fine dell’agibilità. E’ necessario rivolgersi ad un professionista iscritto all’albo da almeno 10 anni il quale attesterà le condizioni delle strutture del fabbricato, per la dichiarazione di idoneità statica è possibile affidarsi a qualsiasi tecnico senza nessun vincolo.       

IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ O DI ABITABILITÀ

Il certificato di agibilità o di abitabilità è il documento che certifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

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Il certificato di agibilità deve essere rilasciato nel caso che vengano eseguiti lavori di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, di ristrutturazioni o interventi che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente Ufficio Tecnico del Comune in cui sono state eseguite le opere edili.

 

Il certificato di agibilità deve essere richiesto dal soggetto titolare del titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione dei lavori, la richiesta va presentata allo Sportello Unico del Comune entro 15 giorni dal termine dei lavori. La mancata presentazione di tale richiesta può comportare una sanzione pecuniaria compresa tra 77 e 464 euro.

COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

La richiesta va presentata insieme alla seguente documentazione obbligatoria richiesta dal Testo Unico:

 

  • dichiarazione di accatastamento dell'edificio sottoscritto dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, restituita dall’ufficio del Catasto con la relativa attestazione di avvenuta presentazione;
  • dichiarazione di conformità degli impianti installati, da parte delle stesse ditte esecutrici
  • dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, dell’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • collaudo statico delle strutture

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SILENZIO ASSENSO

Passati 30 giorni, se l'ASL ha rilasciato il suo parere positivo, la domanda si intende accolta per il silenzio assenso. Se il parere viene sostituito da un'autodichiarazione del richiedente, il termine sale a 60 giorni. Il Comune in questo periodo può essere che effettui un sopralluogo per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il certificato di agibilità assume una grande rilevanza in caso di compravendita di una unità immobiliare in relazione alla tutela dell’acquirente. Un immobile può essere compravenduto anche senza il certificato, è possibile che l'agibilità sia stata richiesta ma non ancora rilasciata, i cui estremi siano ripostati nell'atto.

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La mancanza del certificato di agibilità costituisce un inadempimento che, pur non rendendo nullo il contratto di compravendita, si può considerare motivo di danno risarcibile. Nel caso di locazione la mancanza del certificato di agibilità può giustificare la risoluzione del contratto oppure la riduzione del canone.

La guida alla certificazione energetica APE

L’attestato di certificazione energetica (ACE) è rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è un documento ufficiale previsto dall’Unione Europea.

L’attestato ha durata decennale, può essere necessario rinnovarlo anche prima della scadenza ogni qual volta vengano effettuati interventi tali da comportare modifiche del rendimento energetico.

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L’Attestato di Prestazione Energetica può essere rilasciato solo da un tecnico qualificato e abilitato, il quale, dopo aver analizzato l’immobile e gli impianti asserviti, sarà in grado di effettuare una corretta diagnosi energetica secondo le procedure previste dalla normativa.

L’APE è stato istituito al fine di informare il proprietario, l'acquirente o l'affittuario della classe energetica dell'immobile e delle tipologie di intervento atte a migliorarla. In caso di compravendita, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere disponibile per tutti i potenziali acquirenti di un immobile. La consegna del documento può avvenire, invece, al momento della stipula del contratto preliminare con il promissario acquirente.

 

Quando è obbligatoria la Certificazione Energetica

L’APE è un documento obbligatorio in tutti i casi in cui un proprietario di un immobile voglia:

  • sottoscrivere un contratto di compravendita. In caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 18.000,00 €;
  • sottoscrivere contratto di locazione. La sanzione per mancato documeto è da 1.000 a 4.000 € per contratti di locazione singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà;
  • in tutti gli annunci immobiliari, sia stampati su giornali e periodici, sia pubblicati nel web, in caso contrario il responsabile dell’annuncio incorre in una la sanzione amministrativa compresa da 500,00 a 3.000,00 €;

 

le detrazioni fiscali del 65% per l'efficienza energetica negli edifici

E’ necessario l’attestato di prestazione energetica per la richiesta delle detrazioni fiscali del 65% per alcune tipologie di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. E’ fondamentale provare che gli interventi realizzati hanno comportato un miglioramento sulla classe energetica secondo i parametri fissati dalla normativa.

L’Attestato di Prestazione energetica è un documento obbligatorio in caso di trasferimento di una casa. Può trattarsi quindi di una compravendita, ma anche di una donazione o di una locazione. Per quest’ultima, in particolare, l’obbligo di allegazione sussiste solo per i nuovi contratti stipulati dopo il 6 giugno 2013, e non per i rinnovi di quelli già in essere.

Sono esclusi dall’obbligo di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica:

  • contratti non soggetti a registrazione, quali le locazioni di durata inferiore ai 30 gg all’anno;
  • box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un confort abitativo;
  • fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq;
  • i ruderi;
  • altre tipologie particolari (Testo del decreto legge 4 Giugno 2013, n. 63).

Non c’è l’obbligo di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica su un immobile in vendita che possiede l’ACE, ovviamente tale documento deve essere in corso di validità e l’immobile non deve aver subito lavori di riqualificazione tali da modificare le prestazioni energetiche, successivi all’emissione del vecchio documento.

 

Quando si paga il bollo oppure no

Non serve pagare nessun bollo né imposta di registri sull'indice di prestazione energetica salvo alcuni casi:

  • in cui l’allegato APE fosse una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, si dovrà allora applicare il bollo di 16 € per ogni foglio;
  • in cui il contribuente scegliesse di registrare l’Ape per dare data certa al documento e allora si dovrà versare l’imposta fissa di registro di 168 €.

La certificazione energetica di un immobile è una procedura che ha lo scopo di promuovere il miglioramento degli edifici e quindi di aumentare la efficienza energetica.

Il risultato della certificazione energetica è l’ape che descrive le caratteristiche energetiche dell’immobile attraverso: l’indice di prestazione energetica (Ipe), che indica i consumi dell’edificio o dell’appartamento in un anno (KWh/mc anno) e lo classifica attraverso una classe di efficienza energetica. La classe energetica è una lettera che va dalla A per gli immobili più efficienti alla G di quelli ergivori.