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La Comunicazioni di Inizio Lavori (C.I.L.)

La Comunicazioni di Inizio Lavori (C.I.L.) introdotta dalla legge n. 73 del 2010 e permette di semplificare i procedimenti burocratici in edilizia.

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Fino al 2010 lo strumento più utilizzato per la maggior parte degli interventi edilizi era la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) in cui bisognava attendere 30 giorni prima di poter cominciare i lavori. Oggi, grazie alla Legge 73/2010, la D.I.A. è stata sostituita dalla C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Le principali modifiche introdotte dalla Legge n. 73/2010 sono:

  • Oltre alla manutenzione ordinaria (comma 1 Art. 6 T.U.) la legge include anche gli interventi di manutenzione straordinaria (comma 2 Art. 6 T.U.) all’interno dell’attività edilizia libera purché non comportino modifiche nelle parti strutturali dell’edificio, l’aumento delle unità immobiliari o la modifica dei parametri urbanistici;
  • introdurre uno strumento semplificato chiamato comunicazione inizio lavori.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione dei serramenti con altri aventi le stesse caratteristiche o sostituzione dei pavimenti e rivestimenti) è sufficiente presentare la C.I.L. utilizzando la modulistica predisposta dai comuni, che di solito si può scaricare direttamente dal loro sito Internet.

Per gli interventi di manutenzione straordinario (spostamento delle pareti interne, sostituzione di infissi con diverse caratteristiche, realizzazione di nuovi impianti o la totale modifica di quelli preesistenti) bisogna presentare una C.I.L.A. o C.I.A.L. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). La C.I.L.A. va consegnata direttamente dal proprietario o da un suo delegato prima dell’inizio dei lavori presso lo sportello unico dell’edilizia del proprio Comune. Il proprietario deve allegare i seguenti documenti:

  • comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista su apposito modulo precompilato dal proprio Comune;
  • relazione asseverata da un tecnico abilitato attestante la conformità a tutti i requisiti normativi richiesti;
  • elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l’intra-operam;
  • dati dell’impresa eU.R.C. (documento unico di regolarità contributiva);

Per i lavori di manutenzione straordinario che richiedono interventi sulle strutture (ad esempio da due appartamenti piccoli se ne ricava uno grande ecc.) è necessario presentare una S.C.I.A. .

A differenza della D.I.A., con cui non era possibile iniziare i lavori prima di 30 giorni, con la C.I.L.A. è possibile iniziare i lavori immediatamente.

Prima di svolgere qualsiasi intervento è consigliabile rivolgersi ad un tecnico che vi indicherà la pratica da seguire senza incorrere a sanzioni. (Art. 3 Testo Unico – definizione degli interventi edilizi). Se sono stati svolti degli interventi edilizi senza presentazione della C.I.L.A. si incorrerà in una sanzione pecuniaria di € 258,00, invece, se l’autore degli interventi presenta spontaneamente in un secondo momento la C.I.L.A. tardiva incorre in una sanzione pecuniaria di € 86,00.

E’ necessario presentare la denuncia di variazione catastale se a termine dei lavori ci sono state delle modifiche sulla distribuzione interna dell’immobile.