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Informativa precontrattuale mutuo

Per informativa precontrattuale si intente l’informativa esecutiva fornita obbligatoriamente dalle banche sia al mutuatario ovvero colui che richiede il finanziamento, sia al garante (legge 119 del Codice del Consumo). Prima della conclusione della stipula il mutuatario e il garante hanno il diritto di avere una copia del testo contrattuale.

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Nell’informativa sono contenuti i seguenti documenti sul debito che la famiglia sta per contrarre:

  • L’ESIS vale a dire il Prospetto Informativo Standardizzato a livello europeo, rende disponibili tutte le informazioni sul mutuo richiesto, offrendo in più la possibilità di comparare le varie offerte dalle banche;
  • la copia del contratto sulla polizza fabbricato;
  • la copia del contratto sulla polizza personale
  • gli allegati al contratto di mutuo (copia di capitolato patti e condizioni generali, piano di ammortamento e il documento di sintesi);
  • il contratto di mutuo

Ottenuta la documentazione in oggetto è opportuno controllare che la delibera iniziale della banca o le condizioni del preventivo non siano cambiati, in particolare le spese, le polizze, lo spread e i tassi aggiornati.