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Il comodato d’uso gratuito di un immobile

Il contratto di comodato d’uso, insieme al mutuo, è un contratto con il quale una parte (detta comodante) consegna all’altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito -­‐ se fosse corrisposto un pagamento, si tratterebbe di normale “locazione” e può essere, in linea generale, contrattualizzato in forma verbale o scritta. Per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto, come indicato nel D.P.R. 131/86, art. 5, del Testo Unico Imposte di Registro (T.U.I.R). Nel contratto, il comodatario deve dichiarare di aver preso visione dell’attestato di prestazione energetica (l’APE), che può anche non essere allegato.

I soggetti implicati nel contratto sono due; il comodante, cioè colui che da in comodato il bene e che dispone del godimento dello stesso: può essere il proprietario, l’usufruttuario, ecc.; e il comodatario, cioè colui che riceve temporaneamente il bene, che lo conserva e lo custodisce con la diligenza del buon padre di famiglia, che ne fa l’uso convenuto e al termine convenuto lo restituisce.

Il comodatario non non può cedere ad altri il diritto di godere del bene, senza esplicito consenso del proprietario, in caso contrario sarà costretto al risarcimento dei danni e a restituire il bene (se il proprietario lo richiede).

Se nel contratto non è espressamente indicata la scadenza, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda.

Le spese sostenute per servirsi del bene sono a carico del comodatario ma ha diritto ad un rimborso nel caso in cui il comodatario debba sostenere spese straordinarie, necessarie e urgenti per la conservazione del bene. Non risponde il comodatario al deterioramento dovuto per l’uso del bene per cui è stato consegnato;  se il bene in comodato ha vizi e difetti tali da recare danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento nel caso in cui, pur a conoscenza di tali vizi, non ne abbia avvertito il comodatario.

Il comodatario è un detentore del bene immobile, è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà quindi è escluso dal pagamento delle imposte municipali/statali sulla proprietà  (IMU-­‐IRPEF).

Spetta al comodatario, il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti) in quanto è il soggetto che occupa l’immobile. Varia in base alla superficie calpestabile dell’immobile e quindi è opportuno eseguire le misurazioni in modo corretto.

Invece, per i contratti di durata superiore a 6 mesi, la TASI va divisa tra comodante e comodatario. Il comodatario versa fra il 10 e il 30% dell’imposta (nella misura stabilita dal comune nel regolamento) e può variare nel caso di abitazione principale. Se il Comune non decreta la divisione tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve pagare il 10% dell’ammontare complessivo.

Nel caso in cui una delle due parti non dovesse pagare, l’altro non risponde.

Il proprietario che concede ad un figlio (o ad un genitore) un’abitazione non di lusso ha diritto, limitatamente ai comuni dove vengono recepite, alle agevolazioni dell’imposta municipale propria (IMU). Sono esclusi gli immobili di lusso ed eventuali eccezioni stabilite dai Comuni.

Sono previste delle agevolazioni dell’imposta municipale propria (IMU) nelle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta (genitori-­‐figli) e utilizzate come abitazione principale (si intende la residenza anagrafica ed effettiva dimora). Il limite è di 1 unità immobiliare ad uso abitazione e le relative pertinenze (cantine, soffitte, box, anche queste al massimo di una unità immobiliare per tipo di pertinenza). Sono esclusi dalle agevolazioni gli immobili di lusso (categorie catastali A/1 — A/8 — A/9) i comodati d’uso di abitazioni tra fratelli — sorelle e zio/nonni — nipoti ed eventuali eccezioni stabilite dai Comuni.

L’agevolazione è prevista dalla Legge del 28 Ottobre 2013 n.124 che ha modificato l’articolo 2 del

 

Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 a cui ha aggiunto l’articolo 2 bis (applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti).