Gen
20

Contratto di locazione

La registrazione di tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati dal conduttore (proprietario) o dal conduttore (affittuario) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.

La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c’è anche la possibilità di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca.

Con l’entrata in vigore della legge sulla cedolare secca, sia il proprietario che l’affittuario possono registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate e chiedere al giudice una riduzione dell’affitto per un totale pari a tre volte la rendita catastale. Per il proprietario non dichiarare il canone di affitto è diventato molto sconveniente.

Sono  previste  delle  specifiche  sanzioni  per  la  registrazione  con  importo  più  basso  rispetto    al reale e l’omessa registrazione del contratto di affitto.

L’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo e di solito è a carico, in parti uguali, di entrambi i contraenti.